Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Cambiare nome e cognome

Cambiare nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile.

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Approfondimenti

Cambio o aggiunta del cognome

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve presentare al prefetto un esempio dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il Prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, nei propri registri di nascita e nei relativi atti di stato civile e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dovrà comunicare il cambiamento all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, così da consentire l’ulteriore aggiornamento degli atti di stato civile e anagrafici.

Modifica del proprio nome o cognome

Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:

  • da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.

In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Pubblicazione all'albo pretorio del Comune

Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 90, com. 1). 

L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi.

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Aree tematiche: Certificati e documenti
Sezioni: Stato civile

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Ultimo aggiornamento: 24/06/2024 09:39.05